In questa sezione saranno pubblicate informazioni, documenti e contatti relativi alla protezione dei dati personali secondo la normativa vigente, alla luce del Regolamento Europeo 2016/679, del D.lgs n°196/2003 e del recente D.lgs n° 101/2018. Gli interessati sono alunni, famiglie, docenti, personale scolastico, fornitori (persone fisiche) e chiunque, per qualsiasi ragione, sia proprietario di dati personali trattati dall'istituto nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali. L’interessato ha facoltà di proporre reclamo al Garante della Privacy al seguente link: http://www.garanteprivacy.it. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati personali e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano Il periodo di conservazione dei dati personali è regolato dalla normativa scolastica vigente ed in particolare dal Piano di conservazione e scarto per gli archivi delle Istituzioni scolastiche.
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento (Data Controller)
Nome e Cognome | Istituto Comprensivo “V. Gemito - D.S. protempore Rossella Ingenito |
mail - pec |
naic83600q@istruzione.it - naic83600q@pec. istruzione.it |
Identità e dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati Personali RDP/DPO (Data Protection Officier)
Nome e Cognome | Errichiello Elio | Nomina |
mail - pec |
elio.errichiello@pec.it |
![]() |
![]() |
POLITICA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI | ORGANIGRAMMA SICUREZZA |
L’obbligo dell’informativa si intende assolto con la pubblicazione sul sito web dell’istituto ai sensi della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 che riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti pubblici sui propri siti informatici. In particolare l’art. 32, comma 1 della legge ha sancito che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa: “a decorrere dal 1 gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale” (termine prorogato al 1 luglio 2010 dal decreto “Milleproroghe”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2009).