La contrattazione integrativa serve a dare attuazione alle norme generali fissate dal CCNL, da cui non può assolutamente derogare in peius, in attuazione delle peculiarità di ogni scuola relative a tempi, termini e modalità (la cosiddetta “Parte normativa”), ma in particolare dispone di proprie risorse economiche, direttamente contrattabili, definite dall’art. 39 bis del CCNL 2016/18 (la cosiddetta “Parte economica”). A queste risorse si aggiungono altri fondi di varia natura, provenienti da contributi dei genitori e altro, che vengono portati al tavolo negoziale come informativa sindacale, per armonizzarli col Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF). L’accordo sulla Parte economica deve servire al miglioramento dell’Offerta formativa, non a retribuire lo staff del DS. Il CCNL scuola 2016/18 ha definito alcune importanti novità soprattutto in merito alla contrattazione nelle singole scuole, che è bene conoscere. Innanzitutto, dobbiamo dire che il nuovo CCNL va solamente ad integrare il CCNL 2006/09, che rimane valido ad esempio per tutta la disciplina dei permessi. La sezione iniziale, relativa alle Norme Comuni, potenzia il sistema delle relazioni sindacali, introducendo ben 3 articoli, relativamente a:
a) Informazione (art 5). È il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali si prevede il confronto o la
contrattazione integrativa. I soggetti sindacali hanno diritto di ricevere, su esplicita richiesta, le informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa durante la vigenza del CCNL.
b) Confronto (art.6). Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse ai diversi livelli di relazione (nazionale, regionale e di singola scuola), al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare.
c) Contrattazione integrativa (art.7): è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti e ha durata triennale (solo a livello nazionale e regionale), la ripartizione delle risorse è contrattata annualmente. Qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione, l’amministrazione interessata può procedere con atto unilaterale, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e nel contempo proseguire le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo complessivo.
Art 22 comma 2
La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge: ? a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.
Art.22 comma 4
Sono oggetto di contrattazione integrativa:
- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (FIS)
- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d.lgs. n.165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (bonus per il merito dei docenti)
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (diritto di sciopero e suoi limiti) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
- criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti
- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)
- riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica
Art. 22, comma 7
Fermi restando i termini di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre. Importante segnalare che la clausola contrattuale è spesso disattesa a causa dall’inerzia della dirigenza scolastica che deve predisporre la proposta contrattuale. In caso di ritardo è opportuno fare mettere a verbale il fatto e le motivazioni.
Art.22 comma 8
Sono oggetto di confronto ai sensi dell’art.6:
- l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA
- i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out
Art.22 comma 9
Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5
- proposta di formazione delle classi e degli organici
- criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei I temi che spesso sono oggetto di contenzioso con i dirigenti e che riteniamo sia opportuno che siano definiti chiaramente in contratto o nella fase del confronto sono solitamente:
- modalità e criteri per la ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica (contrattazione)
- modalità di fruizione delle ferie e dei permessi (confronto/contrattazione)
- articolazione dell’orario dei docenti ed ATA (confronto)
- assegnazione alle classi, ai plessi, alle articolazioni degli Istituti Superiori (confronto)